(massima n. 1)
La confisca per equivalente disposta con sentenza divenuta definitiva non può essere revocata in sede esecutiva, né il sopravvenuto fallimento della società a cui i beni erano stati confiscati, può essere considerato "caso eccezionale" o "fatto nuovo" rivalutabile dal giudice dell'esecuzione ed idoneo alla rimozione del provvedimento ablativo. (Fattispecie in cui la Suprema Corte, in applicazione del suddetto principio di diritto, ha ritenuto la nullità del provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione aveva disposto la restituzione parziale dei beni in favore della curatela della società fallita).