(massima n. 1)
Il contratto di prestazione professionale avente ad oggetto la prestazione medica (nel caso di specie assistenza al parto) impone al sanitario dipendente della struttura ospedaliera gli obblighi di diagnosi, cura e assistenza e gli altri obblighi di protezione proprie della prestazione medica e non anche quantomeno nella sua configurazione tipica l'obbligo ad una generica tutela della relazione tra la madre e la figlia (sulla base di questo principio la Corte ha escluso che potesse qualificarsi come contrattuale la prospettata responsabilitą dell'ente ospedaliero nei confronti di una bambina nata sana per le lesioni subite dalla madre in occasione del parto; che avrebbero determinato una lesione della tutela relazionale madre-figlia).