(massima n. 1)
Nell'istigazione alla corruzione — tipico reato di pericolo, che non consente il tentativo, in quanto la promessa o l'offerta rivolta al pubblico ufficiale realizza istantaneamente il reato, indipendentemente dall'atteggiamento e dal comportamento dell'istigato — non può trovare posto la figura dell'agente provocatore, perché se l'azione di costui venisse esplicata prima dell'istigazione e ne fosse la causa, il fatto integrerebbe ipotesi delittuose diverse da quella disciplinata dall'art. 322.