(massima n. 1)
Il delitto di istigazione alla corruzione si configura come reato di mera condotta, per la cui consumazione si richiede che il colpevole agisca allo scopo di trarre un'utilitā o di conseguire una controprestazione dal comportamento omissivo o commissivo del pubblico ufficiale, indipendentemente dal successivo verificarsi o meno del fine cui č preordinata l'istigazione.