(massima n. 1)
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, nel caso di una richiesta, anche reiterata, di denaro da parte del pubblico ufficiale, che venga comunque rifiutata, non ricorre il delitto di concussione, neppure nella forma del tentativo, ma č configurabile il reato di istigazione alla corruzione, previsto dall'art. 322, comma 4, c.p., in quanto difettano gli elementi della costrizione o induzione nei confronti del privato, prodotta dal pubblico ufficiale con l'abuso della sua qualitą o dei suoi poteri.