(massima n. 1)
Nell'istigazione alla corruzione impropria, l'offerta (o la semplice promessa) deve essere effettuata «per indurre» il pubblico ufficiale (o l'incaricato di un pubblico servizio) «a compiere» un atto conforme ai doveri dell'ufficio (o del servizio). Da ciò deriva che non è possibile ipotizzare una forma d'istigazione passiva per un atto che sia stato già compiuto, come si evince chiaramente dalla struttura letterale della disposizione dell'art. 322, primo comma c.p., nonché dal riferimento che la stessa fa alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318 c.p. (corruzione impropria antecedente).