(massima n. 1)
In tema di istigazione alla corruzione, di cui all'art. 322 c.p., dinanzi a un'offerta di una utilità economica, di per sè non priva di qualunque consistenza, spetta al ragionevole apprezzamento del giudice di merito stabilire se la proposta sia stata seriamente operata ovvero abbia una valenza di puro dileggio. La serietà dell'offerta va infatti correlata alla controprestazione richiesta, alle condizioni dell'offerente e del soggetto pubblico nonché alle circostanze di tempo e di luogo in cui l'episodio si colloca. (Nella specie è stata ritenuta incensurabile dalla Corte Suprema la valutazione di idoneità dell'offerta di diecimila lire fatta a tu per tu a un agente della polizia stradale per omettere un verbale di contravvenzione ed è stata di conseguenza esclusa la ipotizzabilità del reato di oltraggio).