(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del delitto di istigazione alla corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, il cui elemento oggettivo č compendiato nell'espressione onnicomprensiva della sollecitazione di promessa, dazione di danaro o altra utilitā rivolta al privato dal pubblico ufficiale, occorre che la condotta di quest'ultimo, pur non integrando quell'aspetto significativo e pregnante di costrizione anche per induzione che caratterizza la concussione, si manifesti come forma di astuta e serpeggiante pressione psicologica sul privato, disposto, dal canto suo, a recepirla anche per tornaconto personale, in forza di una valutazione comparata di vantaggi e svantaggi, mirante ad evitare sanzioni per il proprio comportamento illegale.