(massima n. 1)
Integra il delitto di cui all'art. 322, comma quarto, c.p. (istigazione alla corruzione attiva propria) e non quello di cui all'art. 228 L. fall. (interesse privato del curatore negli atti del fallimento) la condotta del pubblico ufficiale (nella specie curatore) che induca l'extraneus (nella specie il fallito) a promettergli somme di denaro per sottrarre beni dalla massa dell'attivo fallimentare e, pertanto, per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio, mentre ai fini della configurabilitā del reato di cui all'art. 228 L. fall. č necessario un concreto comportamento del curatore posto in essere con la consapevolezza di associare un interesse privato ad un atto del fallimento ovvero di realizzare, attraverso l'ufficio della curatela fallimentare, un interesse non ricollegabile alla finalitā propria ed esclusiva dell'amministrazione fallimentare.