(massima n. 1)
Integra il delitto di istigazione alla corruzione la condotta di colui che formuli al pubblico ufficiale una offerta non determinata, rimettendo la quantificazione al destinatario della richiesta. (Fattispecie in cui era stato offerto al pubblico ufficiale di quantificare egli stesso la somma che voleva per omettere una denuncia di reato).