(massima n. 1)
La induzione, richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall'art. 319 quater c.p., cosģ come introdotto dall'art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012, non č diversa, sotto il profilo strutturale, da quella che gią integrava una delle due possibili condotte del previgente delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p. e consiste, quindi, nella condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando delle funzioni o della qualitą, attraverso le forme pił varie di attivitą persuasiva, di suggestione, anche tacita, o di atti ingannatori, determini taluno, consapevole dell'indebita pretesa, a dare o promettere, a lui o a terzi, denaro o altra utilitą.