(massima n. 1)
La condotta di induzione, che costituisce l'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 319 quater cod. pen., cosģ come introdotto dall'art. 1, comma 75, l. n. 190 del 2012, consiste in un'attivitą di persuasione, basata sulla maggiore forza del soggetto con la qualifica pubblica (e, quindi, tale da integrare il "metus pubblicae potestatis") che, prospettando una conseguenza dannosa derivante dall'applicazione della legge, induca il privato, senza reali spazi contrattuali sull'an, alla promessa o alla dazione della richiesta utilitą.