(massima n. 2)
La condotta di induzione, richiesta per la configurabilitā del delitto di cui all'art. 319 quater cod. pen., cosė come introdotto dall'art. 1, comma 75, l. n. 190 del 2012, č integrata da un'attivitā di suggestione, di persuasione o di pressione morale, posta in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nei confronti del privato, che, avvertibile come illecita da quest'ultimo, non ne condiziona gravemente la libertā di autodeterminazione, rendendo a lui possibile di non accedere alla richiesta di denaro o di altra utilitā. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto integrata l'ipotesi di induzione indebita con riferimento ad una richiesta di un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente ad istruire una pratica per l'ottenimento di contributi comunitari, di pagare una percentuale del contributo per un celere e positivo accoglimento dell'istanza).