(massima n. 1)
La induzione, richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall'art. 319 quater cod. pen. (così come introdotto dall'art. 1, comma 75 della legge n. 190 del 2012), necessita di una pressione psichica posta in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che si caratterizza, a differenza della costrizione, che integra il delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., per la conservazione, da parte del destinatario di essa, di un significativo margine di autodeterminazione o perché la pretesa gli è stata rivolta con un'aggressione più tenue o in maniera solo suggestiva ovvero perché egli è interessato a soddisfare la pretesa del pubblico ufficiale, per conseguire un indebito beneficio. (In applicazione del principio, la Corte ha confermato la condanna per tentata concussione di un agente di polizia che, avendo mostrato ad una prostituta, straniera e priva di permesso di soggiorno, il proprio tesserino, pretendeva che essa salisse in macchina per consumare con lui un rapporto sessuale, prospettando tale soluzione come il modo "per non crearle problemi").