(massima n. 1)
La concussione per costrizione, quale ora prevista come unica figura di concussione dall'art. 317 c.p., a seguito della creazione della nuova figura di reato di cui all'art. 319 quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilitą), nella quale č stata trasfusa l'ipotesi della concussione per induzione, originariamente compresa nelle previsioni del citato art. 317 c.p., deve ritenersi ravvisabile ogni qual volta il pubblico ufficiale ponga in essere condotte di minaccia o intimidazione, quali concretizzatisi, in genere, nella prospettazione di un male ingiusto che vada ad incidere in misura grave sulla volontą del soggetto passivo, mettendolo di fronte ad una drammatica alternativa e determinandolo, in tal modo, ad effettuare la dazione o la promessa indebite. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata riconosciuta la sussistenza della concussione per costrizione in un caso in cui l'agente, impiegato presso un'agenzia delle entrate, aveva ottenuto la indebita dazione di danaro a fronte della minaccia di una persecuzione fiscale alla quale, altrimenti, il soggetto passivo avrebbe potuto essere sottoposto, sulla base di un esposto anonimo relativo ad asserite inadempienze fiscali di cui egli si sarebbe reso responsabile).