(massima n. 1)
In tema di corruzione, costituiscono profitto del reato di cui all'art. 319 ter c.p. i beni legati da un rapporto di pertinenzialitą diretta con l'accordo corruttivo. Ne consegue che, in relazione alla corruzione di funzionari di cancelleria ad opera di avvocati al fine di pilotare l'assegnazione di procedure esecutive a giudici - estranei all'accordo illecito - maggiormente propensi a liquidare in misura pił elevata i compensi legali, questi ultimi, in quanto determinati nell'ambito del potere discrezionale del magistrato, sono sottratti alla confisca obbligatoria prevista dall'art. 322 ter c.p.