(massima n. 2)
In tema di concussione, la condotta d'induzione, nella irrilevanza della circostanza che il soggetto attivo sia stato contattato ad iniziativa della vittima, può essere realizzata anche attraverso comportamenti surrettizi, quali il prospettare al postulante, in un primo momento, la fattibilità dell'auspicato buon esito di una pratica amministrativa, ventilando, poi, gravi difficoltà superabili per effetto dell'indebita dazione a tal fine accettata. (Fattispecie di pubblico ufficiale il quale, avvicinato dal privato con richiesta di rimuovere illecite interferenze in relazione all'adozione di provvedimenti amministrativi, dopo avere dato assicurazioni di fattibilità, ventilava la constatazione di gravi ostacoli, inducendo colui che lo aveva contattato alla dazione di rilevanti somme di danaro, ritenute necessarie a sbloccare la situazione. La Corte ha giudicato una tale condotta idonea, in linea di diritto, a integrare il corrispondente elemento del reato de quo, rimettendo al giudice del merito la valutazione del coacervo indiziante individuato a sostegno dell'incolpazione).