(massima n. 1)
Deve ravvisarsi condotta idonea ad integrare il delitto di concussione tentata nel comportamento del componente di una commissione di esame che, dopo aver rivelato ad un candidato l'esito disastroso degli esami scritti, gli prospetti come unica possibile via per ottenere la promozione quella di farsi interrogare nella materia a lui riservata e richieda a tal fine una somma di denaro. Nel fatto, invero, č ravvisabile, da un lato, l'abuso dell'agente, consistente nell'approfittare della sua pubblica funzione di componente della commissione di esame allo scopo di farne mercimonio, e, dall'altro, il timore (metus publicae potestatis) viziante la volontā del soggetto passivo a seguito della rappresentazione del male (bocciatura) che si sarebbe verificato in caso di mancata adesione alla richiesta di denaro.