(massima n. 1)
È configurabile, nel medesimo fatto ascritto ad ufficiale della Guardia di Finanza, il concorso formale tra concussione e delitto di collusione con estraneo in frode alla Finanza, in quanto diversi sono i beni protetti dalle rispettive norme incriminatrici, identificabili nel prestigio e nel buon funzionamento della pubblica amministrazione relativamente al primo delitto e nella regolarità del gettito fiscale, nonché nella disciplina del corpo della Guardia di Finanza, quanto al secondo delitto.