(massima n. 1)
In tema di concussione, la costrizione, che costituisce l'elemento oggettivo della fattispecie, cosģ come modificata dall'art. 1, comma 75, legge 6 novembre 2012, n. 190, implica l'impiego da parte del pubblico ufficiale di modalitą e forme di pressione tali da non lasciare margini alla libertą di autodeterminazione del destinatario della pretesa. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrasse tentativo di concussione il comportamento di un agente di polizia che, recandosi in un'autocarrozzeria, operando un controllo amministrativo e prospettando al titolare il rischio di procedere a contestazioni di gravi infrazioni, cercava di ottenere la restituzione di un'autovettura di un suo conoscente che il carrozziere aveva trattenuto per una controversia con il proprietario).