(massima n. 1)
In relazione al delitto di induzione indebita previsto dall'art. 319 quater cod. pen., introdotto dalla l. n. 190 del 2012, qualora rispetto al vantaggio prospettato, quale conseguenza della promessa o della dazione indebita dell'utilitą, si accompagni anche un male ingiusto di portata assolutamente spropositata, la presenza di un utile immediato e contingente per il destinatario dell'azione illecita risulta priva di rilievo ai fini della possibile distinzione tra costrizione da concussione ed induzione indebita, in quanto, in tal caso, il beneficio conseguito o conseguibile risulta integralmente assorbito dalla netta preponderanza del male ingiusto.