(massima n. 1)
Il delitto di concussione si distingue da quello di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 9 c.p. perché nel primo reato l'abuso della qualitą di pubblico ufficiale o delle relative funzioni si atteggia, sulla determinazione della volontą del soggetto passivo, come causa esclusivamente determinante, mentre nella truffa ha valore marginale di mera occasione.