(massima n. 1)
Anche se il danno non costituisce condizione perché il reato di cui all'art. 317 c.p. venga consumato, è certo che solo quando dall'abuso discenda un pericolo di pregiudizio per il privato è ipotizzabile il delitto di concussione, perché se il privato effettui la dazione o la promessa allo scopo di trarre vantaggio dall'abuso del pubblico ufficiale, viene meno quella situazione di timore, quel vizio della sua volontà, che sola esclude l'instaurazione di un rapporto paritetico, così da farne un vero e proprio correo nella corruzione.