(massima n. 1)
La distinzione del reato di corruzione da quello di concussione va individuata, a prescindere dal soggetto che assume l'iniziativa, nell'esistenza di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni, che delinea una situazione tale da qualificare il rapporto come paritario e non imposto dal pubblico ufficiale, così da assegnare un ruolo di fondamentale rilevanza ermeneutica al “metus publicae potestatis”. Inoltre, dall'essersi concluso un vero e proprio “contratto”, non viziato da “vis compulsiva” determinante l'assetto di interessi, deriva la conseguenza del perseguimento da parte del privato di un vantaggio, con esclusione quindi che il motivo determinante dell'accordo possa essere identificato nella necessità di evitare un danno ingiusto.