(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del reato di concussione c.d. «ambientale» (e della sua differenziazione rispetto al reato di corruzione) non è sufficiente l'accertamento di una situazione ambientale in cui sia diffuso il mercanteggiamento dei pubblici poteri e la pratica della c.d. «tangente» (ben potendo il cittadino approfittare dei meccanismi criminosi in atto per lucrare vantaggi divenendo anch'egli protagonista del sistema), ma è necessario l'accertamento di una situazione caratterizzata da una convenzione, tacitamente riconosciuta da entrambe le parti, che il pubblico ufficiale fa valere e che il privato subisce attraverso una comunicazione, più semplice nella sostanza e più sfumata nella forma per il fatto di richiamarsi a condotte già «codificate»; occorre pertanto che il giudice accerti (e dia conto in motivazione) il concreto atteggiarsi della volontà del pubblico ufficiale e del privato cittadino, nonché il rapporto instaurato tra i due soggetti, che deve essere caratterizzato da una pretesa (ancorché implicita o indiretta) del primo e da una correlativa pressione sul secondo tale da determinarlo in uno stato di soggezione rispetto ad una volontà percepita come dominante.