(massima n. 1)
Nel caso che il pubblico ufficiale ponga in essere una condotta contraria ai doveri del suo ufficio, dietro consegna o promessa di denaro od altra utilitą, e con tale condotta aiuti taluno, dopo che fu commesso un delitto punito con sanzione detentiva, ad eludere le investigazioni o le ricerche dell'autoritą, si determina un concorso tra il reato di corruzione propria e quello di favoreggiamento personale, posto che le rispettive fattispecie incriminatrici tutelano beni diversi, quali sono l'imparzialitą ed il buon andamento della pubblica amministrazione per un verso, e il buon funzionamento dell'attivitą giudiziaria per l'altro.