(massima n. 1)
Il delitto di corruzione č configurato quale reato di evento caratterizzato dalla particolaritā di perfezionarsi alternativamente o con l'accettazione della promessa o col ricevimento dell'utilitā promessa. Ne consegue che, quando entrambi gli eventi si realizzano, l'adempimento della promessa non degrada a post factum irrilevante perché in questo caso il reato, realizzandosi lo schema principale della dazione e della correlata accettazione del denaro o dell'utilitā da parte del pubblico ufficiale, si consuma nel momento della percezione effettiva del compenso.