(massima n. 1)
In tema di corruzione impropria anteriore all'atto prevista dall'art. 318, primo comma, c.p., l'atto, in vista del quale l'accordo criminoso viene stipulato, deve essere conforme ai doveri del funzionario. Ed invero l'interesse tutelato dalla disposizione in esame non è tanto quello dell'imparzialità della pubblica amministrazione, dato che l'atto da compiere è conforme ai criteri di una sana e corretta amministrazione, bensì quello della correttezza e del buon funzionamento della pubblica amministrazione, nel senso che gli atti — legittimi, corretti e dovuti — non possono essere oggetto di un privato baratto tra il privato e la pubblica amministrazione, ma debbono essere compiuti in una posizione di sostanziale e totale estraneità rispetto ad interessi privati, al di fuori di influenze diverse da quelle dettate dagli interessi generali dello Stato, cioè della collettività.