(massima n. 1)
Il delitto di corruzione č ravvisabile anche nel caso di tenuitā della somma o dell'utilitā, perché la lesione giuridica prodotta dal reato attiene al prestigio e all'interesse della P.A. e prescinde pertanto dalla proporzionalitā o dall'equilibrio fra l'atto d'ufficio e la somma o l'utilitā corrisposta.