(massima n. 1)
Ai fini della prova del delitto di corruzione propria, se non č necessaria la individuazione del singolo atto per il quale sono corrisposte le utilitā non dovute, č indispensabile comunque la individuazione del genus degli atti oggetto dell'accordo corruttivo, venendo in difetto a mancare addirittura le premesse per poter verificare, prima di ogni altra indagine, se si verta in tema di corruzione propria od impropria, e, nell'ambito di questa, se si tratti di corruzione antecedente o susseguente, date le conseguenze che la legge fa derivare dall'una o dall'altra fattispecie.