(massima n. 1)
Sussiste la fattispecie di corruzione impropria prevista dall'art. 318 c.p. quando l'atto amministrativo è adottato nell'esclusivo interesse della pubblica amministrazione, tanto è vero, se non fosse corrisposta la somma di denaro da parte del privato, il comportamento del pubblico ufficiale non sarebbe suscettibile di sanzioni né sotto il profilo penale né sotto quello disciplinare. (Fattispecie relativa al funzionario della Motorizzazione civile che percepiva dai privati somme di denaro per accelerare le pratiche di collaudo di automezzi, incrementando il numero dei collaudi rispetto a quello previsto per ogni singola seduta da un ordine di servizio):