(massima n. 1)
In tema di delitti di corruzione, l'"atto d'ufficio" non deve essere inteso in senso strettamente formale in quanto esso č integrato anche da un comportamento materiale che sia esplicazione di poteri-doveri inerenti alla funzione concretamente esercitata e presupponga la necessitā di una congruitā tra esso, in quanto oggetto dell'accordo illecito, e la posizione istituzionale del soggetto pubblico contraente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di corruzione impropria susseguente, come previsto dalla disciplina vigente prima della riforma introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, nella condotta del dipendente di un ente concessionario di pubblico servizio di esazione tributi, che, mediante sollecito telefonico al collega preposto presso un ufficio pubblico al disbrigo di pratiche per rimborsi fiscali, favoriva lo "sblocco" delle stesse).