(massima n. 1)
Ai fini della configurazione del tentativo di concussione, può essere attribuita efficacia intimidatoria anche alle offerte di favori — seguite in tempi diversi da minacce — allorché provengano da persona la cui posizione possa far ragionevolmente presumere che, così come sia in grado di esercitare il proprio potere in favore di persona condiscendente, altrettanto efficacemente possa dirigerlo contro colui che intenda resistere alle sue pretese. L'avverbio indebitamente di cui all'art. 317 c.p. vale a qualificare, piuttosto che il contenuto della pretesa del concussore — che potrebbe anche non essere obiettivamente illecito — le speciali modalità di richiesta e di realizzazione della pretesa medesima; sicché rientra nell'ambito del tentativo di concussione il comportamento del pubblico ufficiale che, alternando blandizie a minacce con riferimento alla propria posizione di potere compia atti idonei diretti ad influire sulle trattative con la controparte volte a realizzare un proprio diritto contrattualmente previsto, strumentalizzando in tal modo lo ius imperii al fine di squilibrare, in proprio favore, la par condicio che deve caratterizzare ogni rapporto contrattuale.