(massima n. 1)
Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilitā del medico chirurgo per non aver eseguito un intervento operatorio (nella specie, tracheotomia o laringofissurazione senza intubazione di un neonato affetto da gravissime difficoltā respiratorie) ed avere, in ipotesi, cosa causato il decesso del paziente, al giudice di merito č demandato il compito di operare una rigorosa e motivata comparazione, ai fini della valutazione della condotta del medico stesso, tra le due possibili ipotesi da formulare da parte di quest'ultimo, della certezza di un esito inevitabile in assenza dell'intervento di emergenza e della possibilitā che l'evento letale comunque si verifichi a causa dell'intervento, posto che in tal caso l'intervento di emergenza, anche se ad altissimo rischio, č pur tuttavia doveroso.