(massima n. 1)
La vittima della concussione verso cui venga esercitata una mera vis compulsiva è ugualmente responsabile del fatto reato cui venga costretto o determinato, non ricorrendo le ipotesi né del costringimento fisico né dello stato di necessità da cui discende l'impunità del coartato. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto non censurabile la decisione del giudice di merito che aveva condannato la vittima della concussione per il reato di concorso con i concussori nel reato di truffa aggravata).