(massima n. 1)
Il delitto di concussione č collegato alla obiettiva qualifica di pubblico ufficiale dell'autore del reato e non alla convinzione soggettiva che la parte lesa ne abbia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto del tutto irrilevante la circostanza che la parte offesa non avesse creduto alla qualitą di pubblico ufficiale dell'autore della costrizione o dell'induzione).