(massima n. 1)
In tema di concussione, integra il requisito della costrizione - che costituisce l'elemento oggettivo della fattispecie, cosģ come modificata dall'art. 1, comma 75, legge 6 novembre 2012, n. 190 - qualunque violenza morale, attuata con abuso di qualitą o di poteri che si risolva nella prospettazione, esplicita o implicita, di un male ingiusto, recante alla vittima un danno patrimoniale o non patrimoniale. (In motivazione la Corte ha precisato che il concetto di costrizione non ricomprende l'utilizzo della violenza fisica, incompatibile con l'abuso di qualitą o di funzioni).