(massima n. 1)
È legittimo il sequestro preventivo di una somma di danaro quando sussiste un concreto fumus del reato di concussione e fondati indizi di pertinenza al reato della predetta somma, potendo il giudice disporre il sequestro di somme, anche se depositate su libretto bancario intestato al coniuge, perché rientranti nell'effettiva disponibilità dell'indagato nei limiti di quella che, secondo l'accusa, lo stesso ha percepito a titolo di concussione. Considerata la fungibilità del danaro e la sua funzione di mezzo di pagamento, il sequestro non deve necessariamente colpire le medesime specie monetarie illegalmente percepite, bensì una somma corrispondente al loro valore nominale ovunque sia stata rinvenuta, purché sia attribuibile all'indagato.