(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del tentativo di concussione, č necessaria l'oggettiva efficacia intimidatoria della condotta, mentre č indifferente il conseguimento del risultato concreto di porre la vittima in stato di soggezione, potendo quest'ultima determinarsi al comportamento richiesto per mero calcolo economico, attuale o futuro, o per altra valutazione di tipo utilitaristico. (Fattispecie relativa a prestazioni sessuali richieste da un insegnante ad alcune studentesse, in cambio di agevolazioni nelle relative interrogazioni).