(massima n. 1)
L'abuso richiesto dalla norma dell'art. 317 c.p. ai fini della sussistenza del reato di concussione non può essere identificato nella indebita richiesta, rivolta dal pubblico ufficiale al privato, di denaro o altra utilità. Infatti, la semplice richiesta di denaro, ancorché reiterata, integra, nel caso sia rifiutata, il reato di istigazione alla corruzione punita dall'art. 322, commi terzo e quarto, c.p., e, se accolta, quello di corruzione consumata, punito dagli artt. 318 e 319 c.p. La richiesta di denaro rilevante ai fini della concussione è, dunque, quella preceduta o accompagnata da uno o più atti che costituiscono estrinsecazione del concreto abuso della qualità o potere del pubblico ufficiale. Infatti, la costruzione letterale e logica della norma di cui all'art. 317 c.p. prevede l'abuso quale causa efficiente dell'induzione al pagamento, e non come avviene nella corruzione, quale risultato dell'azione delittuosa.