(massima n. 1)
In tema di concussione, non è sufficiente ad escludere il metus publicae potestatis la sola circostanza che la parte lesa si sia rivolta alla forze di polizia, per sottrarsi alle pretese dell'autore del reato, perché, nulla disponendo la norma sull'intensità del metus, non è possibile considerare tale solo quello estremo, cui il soggetto passivo finisca comunque per soccombere, senza neppure avere l'animo di chiedere soccorso agli organi dello Stato. Nel caso in cui la promessa fatta dal privato al pubblico ufficiale sia reale — anche se sorretta dalla speranza che un efficace intervento delle forze dell'ordine valga a costituire fatto impeditivo dell'adempimento — l'originaria promessa (anche se legata ad una spes contraria) ha consentito il perfezionamento del reato.