(massima n. 2)
In tema di concussione, nell'irrilevanza dell'iniziativa della vittima, la condotta concussiva può essere realizzata anche attraverso comportamenti surrettizi, concretizzantisi in suggestione tacita, ammissioni o silenzi, anche se la vittima ha la convinzione di adeguarsi ad una prassi ineluttabile, purché confermata dal suddetto comportamento del p.u.