(massima n. 1)
Con riguardo al criterio di distinzione tra il reato di concussione e quello di corruzione, occorre fare riferimento al programma prospettato dal pubblico ufficiale ed al contenuto dell'assetto di interessi delineato nella richiesta, il tutto anche a prescindere dal verificarsi o no del danno per il privato, e ciò in quanto il distinguo è determinato dalla causa della dazione o della promessa dalla quale deriva — solo nei casi in cui questa costituisca il mezzo per evitare un pericolo di danno in conseguenza dell'atto decisivo — quel rapporto di soggezione che contrassegna il reato di cui all'art. 317 c.p. Pertanto, qualora venga in considerazione il tentativo di concussione le esigenze teleologiche alla base dell'intervento repressivo devono incentrarsi esclusivamente sulla condotta del pubblico ufficiale, senza che assuma rilievo il fatto che tale soggetto abbia concretamente creato uno stato di timore nel privato, occorrendo solo verificare l'oggettiva efficacia intimidatoria del comportamento del soggetto attivo.