(massima n. 1)
In tema di concussione, è certamente vero che il codice penale non annovera tra le sue varie disposizioni la fattispecie della «concussione ambientale», ma con tale locuzione, per comodità espressiva, nella giurisprudenza della S.C. si intende solo riferirsi a particolari modalità dell'atteggiarsi della condotta tipica di cui all'art. 317 c.p., di cui certo non si è inteso in nulla estendere il paradigma normativo. La giurisprudenza ha semplicemente preso atto del fenomeno, particolarmente diffuso nell'attuale momento storico, di un sistema di illegalità imperante nell'ambito di alcune sfere di attività della pubblica amministrazione, notandosi che la costrizione o l'induzione da parte del pubblico ufficiale può realizzarsi anche attraverso il riferimento a una sorta di convenzione tacitamente riconosciuta, che il pubblico ufficiale fa valere e il privato subisce, nel contesto di una comunicazione resa più semplice per il fatto di richiamarsi a regole già «codificate». Ciò non vuol dire che possa prescindersi da un comportamento costrittivo o induttivo del pubblico ufficiale, ma solo che la condotta costrittiva o (più normalmente, nella tipologia in esame) induttiva, può realizzarsi ed essere colta in comportamenti che, ove mancasse il quadro «ambientale», potrebbero essere ritenuti penalmente insignificanti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ravvisabile il reato di concussione, in luogo di quello di corruzione ritenuto dai giudici di merito, in una vicenda nella quale un imprenditore edile si era indotto al pagamento di tangenti, per ottenere autorizzazioni del tutto legittime, dopo aver avuto conferma da un noto esponente politico locale, profondo conoscitore dei meccanismi decisionali di un'amministrazione comunale, che quello era l'unico sistema per rimuovere una situazione di stallo in cui si trovava la sua pratica, in un contesto in cui il prolungato ritardo nel rilascio delle autorizzazioni aveva già prodotto una gravissima situazione finanziaria a causa della interruzione dell'attività edilizia per oltre un anno).