(massima n. 1)
Integra gli estremi del tentativo di concussione la condotta del pubblico ufficiale che, al fine di indurre la vittima a recedere dalla giusta richiesta di ottenere il pagamento di prestazioni effettuate in proprio favore, minacci l'esercizio di un potere in sé legittimo, senza conseguire l'intento per la refrattarietā del soggetto passivo a intimorirsi. (Fattispecie in cui l'originaria contestazione, nella forma consumata, č stata riqualificata come tentativo, essendo stato, questo, ravvisato nella condotta di un pubblico ufficiale che aveva rifiutato di pagare la somma dovuta al gestore di un locale per la consumazione di bevande e gli aveva comunicato che sarebbe tornato per sottoporlo a controlli di polizia, ma era stato, da quello, immediatamente denunciato).