(massima n. 1)
La costrizione o induzione che caratterizza il reato di concussione non si identifica nella superiorità, nell'influenza o nell'autorità che il pubblico ufficiale può vantare in ragione della carica ricoperta o della funzione svolta, occorrendo invece, ai fini dell'integrazione del reato, una costrizione o induzione qualificata, ossia prodotta dal pubblico ufficiale con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri; così che l'azione indebita si caratterizzi per essere l'effetto di tale costrizione o induzione, e cioè conseguenza della coazione psicologica esercitata dal pubblico ufficiale mediante l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri.