(massima n. 1)
II professionista, nella prestazione dell'attivitā professionale, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, č obbligato, a norma dell'art. 1176 c.c., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia; la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale, del quale il professionista č chiamato a rispondere anche per la colpa lieve (salvo che nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltā), e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva accertato la responsabilitā professionale di un difensore nella gestione di una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, per avere omesso di indicare la data dell'udienza di comparizione nella copia notificata dell'atto di opposizione e per avere omesso di citare un testo in una prova delegata, e aveva conseguentemente escluso che al professionista spettasse il compenso per la propria prestazione professionale).