(massima n. 1)
Compete all'esercente l'attivitą professionale della cui prestazione lo stesso sia richiesto, apprezzare il rischio del servizio domandatogli, informarne il committente ed eseguire la prestazione che questi comunque richieda con l'adozione delle cautele necessarie, la cui adeguatezza va valutata alla stregua del criterio della diligenza qualificata posto dall'art. 1176, secondo comma, c.c., costituente regola di valutazione del comportamento del debitore e, dunque, di apprezzamento dell'esattezza della prestazione dovuta ai fini di cui all'art. 1218 c.c. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza d'appello confermativa di quella pretorile che aveva escluso la responsabilitą della titolare di una stazione di servizio per l'incendio nel vano motore di un'autovettura sviluppatosi a seguito di un'operazione di lavaggio eseguita nella predetta stazione).