(massima n. 1)
L'art. 1176 c.c. non impone al contraente un ulteriore e non qualificato dovere di diligenza, ma, con riferimento alla figura media del buon padre di famiglia, offre all'interprete un criterio generale per valutare la condotta dell'obbligato nell'adempiere o nel non adempiere le obbligazioni da lui assunte.