(massima n. 1)
Ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c., nelle obbligazioni di mezzi, quando la prestazione del debitore non č mancata, grava sul creditore l'onere di allegare (e provare), mediante eccezione in senso proprio soggetta alla preclusione di cui all'art. 416 c.p.c. e non proponibile per la prima volta in appello, la condotta colposa del debitore per violazione dell'obbligo di diligenza, con la specificazione di quei profili d'inadeguatezza della prestazione resa, in cui si concreta il fatto dell'inadempimento, salva per il debitore la possibilitā di fornire la prova della non imputabilitā della violazione predetta.